AMIANTO IN CONDOMINIO? ECCO COSA DEVE FARE L’AMMINISTRATORE
In tali casi, la legge prevede precisi adempimenti in capo all’amministratore di condominio (ai proprietari in caso di stabili privati). Per prima cosa l’amministratore di condominio deve effettuare un censimento ed una mappatura dei materiali in amianto presenti nelle parti comuni avvalendosi di un tecnico abilitato che dovrà compilare un’apposita scheda. Per ottemperare a tale obbligo non è prevista alcuna approvazione assembleare trattandosi di un obbligo di legge. In presenza di manufatti contenenti amianto, l’amministratore è tenuto ad informare immediatamente l’assemblea dei condomini.
L’amianto si può presentare sotto forma compatta oppure in matrice friabile. Nel primo caso, il materiale non è pericoloso. L’amministratore non avrà l’obbligo di comunicazione ma di programmare controlli periodici. Infatti, nel caso in cui il manufatto sia in stato di degrado può diventare pericoloso, di conseguenza, avvalendosi di un tecnico specializzato, si dovrà procedere ad un’ispezione per valutare eventuali rischi. Se in condominio vi è la presenza di manufatti in amianto di matrice friabile, la situazione è ancora più delicata: tale tipo di amianto è pericoloso perché le polveri si possono staccare facilmente (anche solo se il manufatto viene toccato con mano o urtato) diffondersi nell’aria ed essere inalate. In tal caso l’amministratore deve comunicare all’Asl competente la presenza in condominio del suddetto materiale (pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2582 a 5164 euro).